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Formazione, informazione
Foto barriera architettonica 2A cura di Paolo Cilia

Oggi incontriamo l’Avv. Daniele Dorsi, co-coordinatore del Gruppo Puzzle, Coordinamento di competenze per le Persone con Disabilità di Pesaro Urbino, per raccontare una storia vera, sofferta, dolorosa ma a lieto fine con una sentenza del TAR che pubblichiamo al termine di questa intervista in formato PDF.



Preambolo e legenda:

Obiettivi Minimi = La definizione dei minimi di apprendimento è per gli studenti con disabilità che non si avvalgono di una programmazione differenziata e che intendono conseguire il titolo di studio. Per tale percorso si attua un PEI semplificato

Programma Differenziato = La Programmazione differenziata non permette il diploma. Per tale percorso si attua un PEI differenziato.

CdC = Consiglio di Classe

DS = Dirigente Scolastico

 


 

Paolo Cilia: Avvocato ci può spiegare sinteticamente cosa è accaduto?

Avvocato Daniele Dorsi: I genitori avevano un ragazzo con disabilità iscritto al liceo che ha sempre fatto il programma differenziato. Durante l’inizio dell’ultimo anno il Comune di Jesi ha bandito un concorso per bibliotecario utilizzando il Computer. Tra parentesi questo ragazzo, rientrante nello “spettro autistico” ha comunque una certa capacità dell’uso del medesimo, immagazzinare i dati, ecc. Partecipa a questa borsa di studio non per disabili. Ha partecipato ed ha vinto la borsa di studio. Il Comune parla con i genitori. Gli stessi genitori informano l’Istituzione comunale che il ragazzo deve svolgere l’ultimo anno e persegue un programma differenziato. Il Comune attesta che è un peccato perché a breve era in procinto di indire un concorso per assumere impiegati al Comune e si doveva riservare una quota per chi ha disabilità. Però il ragazzo deve avere il titolo di Scuola Media Superiore.

Paolo Cilia: Quindi due aspetti sono importanti, a me pare: Da una parte i genitori non hanno fatto una scelta per gli obiettivi minimi ma hanno fatto il programma differenziato consigliati dalla Scuola. Senza essere coscienti di conoscere la differenza tra “obiettivi minimi” e “programma differenziato”. La Scuola non ha dato sufficienti osservazioni educativo-didattiche. Altra cosa interessante è che si è aperta in maniera inaspettata una occasione con il consiglio dell’Istituzione Comunale con una finestra di possibilità lavorativa. Interessante. Occorre stare sempre con gli occhi aperti e le orecchie tese e dall’altra parte avere le informazioni giuste. Le Istituzioni, dunque, se vogliono possono creare delle situazioni di opportunità lavorativa utilizzando il “pensiero laterale” per creare situazioni di “accomodamento ragionevole” a vantaggio della Persona con disabilità e di tutto il tessuto sociale. Per reale integrazione e soprattutto inclusione. Perché in tal modo è anche la Persona con disabilità che fornisce la sua propria ricchezza e il suo contributo alla società. E poi?

Avvocato Daniele Dorsi: A questo punto i genitori fanno la richiesta prima dell’inizio dell’anno scolastico per passare da “programma differenziato” a “programma per obiettivi minimi”. Il consiglio di Classe ha iniziato a porre in essere le prime obiezioni perché non aveva svolto fino ad ora la programmazione adeguata negli altri precedenti. Il Dirigente Scolastico si era comunque reso disponibile per risolvere il problema. Ad un certo punto il Consiglio di Classe si convince su tale “passaggio” a patto che il ragazzo faccia un “esame di idoneità” di tutta la programmazione del secondo, terzo e quarto anno.. Storia, Italiano, Matematica. Una affermazione che, nella sua complessità, appare una vera e propria barriera architettonica culturale. Scriviamo pertanto al Dirigente Scolastico esplicando che la cosa non era dovuta e pertanto si ribadiva l’Iscrizione all’ultimo anno per “obiettivi minimi” senza sostenere gli esami relativi agli anni precedenti. In un primo momento rispondono di sì ma da lì inizia un vero e proprio “calvario” relazionale con tono vessatorio di tutti i componenti del Consiglio di Classe. I genitori tuttavia avevano vicina e concorde la figura dell’Educatrice Scolastica, tra l’altro ben introdotta nella sua funzione e competente, la quale conosceva il ragazzo a fondo da 4 anni. Figura che, tramite il PEI, seguiva anche il ragazzo nel percorso domiciliare.

Occorre dunque redigere il PEI, e viene convocato il GLO, importante, prima che entrasse in vigore il DI 182 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 13 gennaio 2021, ndr). Il PEI viene redatto con molta difficoltà, visti i precedenti dissonanti, tuttavia da qui comincia la programmazione per obiettivi minimi. Le difficoltà oltre che redazionali sono presenti anche per via del periodo pandemico con la DaD, ecc.

L’atteggiamento degli insegnanti era continuamente vessatorio per far vedere, per far comprendere che non c’erano i requisiti per gli obiettivi minimi.

Il ragazzo inizia ad avere le sue valutazioni, prove tra l’altro sufficienti e più che sufficienti.

Addirittura ha la prima pagella con i voti quando gli insegnanti chiedono la convocazione straordinaria di un GLO verso fine marzo. Anche qui partecipano tutte le figure. Al termine comunicano che avevano fatto un Consiglio di Classe straordinario poco prima che entrasse in vigore il DI 182 e che avevano deciso all’unanimità di ri-passare a Programmazione Differenziata e che quindi da questo momento in poi il ragazzo sarebbe stato valutato per obiettivi differenziati.

Facciamo la richiesta di accesso agli atti per avere il Verbale di questa riunione straordinaria del Consiglio di Classe spiegando nel contempo perché la riunione era illegittima:

1 – Il CdC non può assumersi il potere di quello che lo stesso CdC aveva co-deciso e co-redatto nel GLO di inizio anno

2 – Il CdC affermava, nel Verbale di quella riunione, in base a circolari di pre-avviso fornite dal Ministero a tutti gli Uffici Scolastici Provinciali e poi a cascata alle scuole che i Genitori non avevano più alcun potere di scegliere il tipo di programmazione dell’alunno. E che la decisione è solo del CdC. E dunque in base alla nuova normativa il CdC decide di ri-passare al programma differenziato. Punto su cui la sentenza del TAR ha richiamato che questo non è assolutamente vero.

Paolo Cilia: Se questo secondo punto, inerente la programmazione e il ruolo della Famiglia, fosse stato vero e presente nel DI 182, come affermava il CdC, il TAR del Lazio con la sentenza n° 9795/21 (sentenza che dichiara illegittimo ed annulla il DI 182, ndr) avrebbe avuto un motivo ulteriore per annullare tale Decreto di fine dicembre 2020.

Avvocato Daniele Dorsi: Infine, siamo al termine dell’anno scolastico, non c’è il tempo per fare ricorso al TAR perché il ragazzo sostenga gli esami per obiettivi minimi e tenendo presente che il neo programma differenziato il ragazzo lo ha svolto da aprile a maggio negli ultimi due mesi. Scriviamo al DS dicendo che il ragazzo avrebbe sostenuto la decisione della scuola con riserva impugnando il provvedimento. Il ragazzo svolge l’esame del programma differenziato che ovviamente passa e a quel punto presentiamo ricorso al TAR.

Inizialmente presento prima l’Istanza Cautelare al Presidente il quale me la respinge dicendo che la questione deve essere affrontata da parte del Collegio del TAR. Svoltasi l’udienza del Collegio di circa 45 minuti per via telematica si è compreso chiaramente che l’Istanza sarebbe stata accolta. Infatti il Presidente chiede ai genitori di quanto tempo avrebbe avuto bisogno il ragazzo per prepararsi all’esame per Obiettivi Minimi e abbiamo fatto presente circa 1,5/2 mesi. A quel punto il TAR ha fissato la nuova data per Obiettivi Minimi i primi di Ottobre, ordinando all’USR (Ufficio Scolastico Regionale) di costituire una “nuova” commissione. L’USR, ci comunica che nomina un DS di altra scuola e con insegnanti della stessa scuola ma di altre classi. Quest’ultima decisione era piuttosto anomala e rischiava di non rispettare le indicazioni del TAR nella sua natura di imparzialità. Pertanto ho scritto all’USR ritenendo che avrebbero dovuto nominare insegnati di altra scuola ma, come spesso accade, non mi hanno minimamente preso in considerazione.

Il ragazzo il 5 di Ottobre è andato a sostenere l’esame.

Nello stesso tempo il TAR aveva ri-inviato alla discussione nel merito nel mese di dicembre per sapere o meno se il ragazzo aveva sostenuto l’esame.

A questo esame sono andato anch’io su richiesta dei genitori. Questa presenza, lo dico a commento, è stata un’ulteriore controprova di presa di coscienza della realtà. Una realtà proprio mortificante, lo dico non solo come legale e come padre di un ragazzo con disabilità ma anche come insegnante. Di grazia che a quell’esame c’era un DS avveduto che ha ben compreso la situazione. Il ragazzo infatti ha esposto pian piano secondo le sue possibilità, in modo lineare e chiaro, tutta la sua relazione, aiutato certamente dall’educatrice che ben lo conosceva e ha potuto rassicurarlo e sostenerlo nella sua precisa esposizione. Al termine il DS rivolto agli altri insegnanti ha detto “Beh, adesso dobbiamo applaudire!”. E tutti hanno applaudito.

Paolo Cilia: Commovente!

Avv. Daniele Dorsi: Ma il bello arriva adesso. Il DS scolastico afferma: “Beh, a questo punto, basta così.” Una insegnante: “Dovrei fare una domanda”, il DS: “La faccia”. Ins.: “Se io ti faccio …”, e ha messo in difficoltà l’esaminando. Tuttavia piano piano con l’ausilio dell’educatrice è riuscito a rispondere parzialmente nel merito della domanda. Il DS: “Va bene, ci fermiamo?”. Chiede la parola un altro insegnante: “Dovrei fare una domanda”. Il DS: “La faccia”. Finché alla terza domanda il DS afferma chiaramente: “Adesso basta. Vi ricordo che era un esame per Obiettivi Minimi!”.

Il giorno dopo è arrivata la comunicazione che il ragazzo aveva superato l’esame, tra l’altro oltre la sufficienza.

A dicembre il TAR ha preso coscienza dell’esito. L’Avvocatura dello Stato in udienza ha sostenuto che è sufficiente che il Tribunale emetta un provvedimento di “improcedibilità” perché è venuta meno la materia del contendere, perché il ragazzo era stato promosso. Intervengo dicendo di non essere d’accordo per più di un motivo. Anzitutto perché le ordinanze cautelari non passano mai in Giudicato, ma solo le sentenze. È opportuno che il TAR emetta “la sentenza”.

Paolo Cilia: E perché l’Avvocatura dello Stato ha fatto questa richiesta?

Avv. Daniele Dorsi: Per paura che venisse condannato il Ministero a pagare le spese legali. Le spese erano poi state compensate ma questo interessava poco ai genitori.

È stato un atto di giustizia. Occorre chiederci.. Precludere ad una Persona con disabilità di avere nella vita una piccola chance in più è rispettoso della sostanza e dello spirito della nostra normativa? Chiudere una finestra che provvidenzialmente si era aperta è percorso inclusivo?

Paolo Cilia: La cosa grave, molto grave, a mio parere, è che l’incapacità di vedere questa possibilità, cioè entrare in un’ottica di accomodamento ragionevole (vd articolo 2 della CRPD - Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Convenzione dei Diritti ONU per le Persone con Disabilità) viene proprio dall’Istituzione scolastica che ha valenza educativo-didattica per aiutare ad aprire alla vita. E, in secondo luogo, ma non meno grave, che questa Istituzione, nata per motivi suppletivi alla famiglia che ha un figlio con disabilità, immetta la famiglia e il figlio con disabilità in un percorso disumano spezzando scientemente ogni necessaria Alleanza Educativa.

Avv. Daniele Dorsi: È scandaloso oltre che illogico. Siamo un paese dal punto di vista normativo avanzato? Avanzatissimo! Ad esempio.. Ora è stata fatta la Legge Delega (seduta 20 dicembre 2021 del Parlamento, ndr), per carità un tassello esplicativo, ma c’era bisogno di altra normativa o non piuttosto la buona e retta applicabilità del fiume normativo esistente a cominciare dalle Istituzioni?

PDF della sentenza
pdfAvvocatura.pdf


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